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A.P.E.: ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENREGETICA

A.P.E.
CHE COS' E' L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'A.P.E. attesta le caratteristiche energetiche dell'immobile, valutate in funzione dei consumi, della produzione di acqua calda, del raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, della tipologia di impianto, di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile e di altre informazioni energetiche ove presenti. L’attestato è indispensabile quando si intende affittare o vendere la propria abitazione. In caso di vendita o locazione l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente o al conduttore.

Antecedentemente esisteva l’attestato di certificazione energetica (ACE), che era obbligatorio solamente in presenza di rogiti di compravendita.

L’A.C.E. già prodotti anteriormente al 6 giugno 2013,  se non ne sono venuti meno i presupposti (per lavori importanti effettuati nell'edificio), sono ancora utilizzabili.

Bisogna ricordare che le parti (compratore e venditore) non possono concordare di fare a meno dell'A.P.E., in quanto illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato sarebbe nullo.

 

VALIDITÀ DELL'A.P.E. E RINNOVO

L'attestato ha una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo degli impianti termici e alle necessità di aggiornamento in caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica.

 

QUANDO L’APE VA AGGIORNATO

Nel caso di edifici o unità immobiliari soggetti a interventi importanti di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro esterno per rifacimento di pareti e/o intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazione coperture, l’A.P.E. deve essere aggiornato o redatto ex novo.

 

SE GIÀ C'È UN A.C.E. IN CORSO DI VALIDITÀ

L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dure sanzioni per i proprietari che se non rispettano la norma.

In caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro.

In caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.

Se l’annuncio di vendita o affitto non riporta i dati dell’APE, il responsabile dell'annuncio è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.

RICHIESTA INFO E PREVENTIVI

Se devi richiedere un A.P.E. nei comuni di Ancona, Falconara, Chiaravalle, Jesi, Osimo, Offagna, Numana, Sirolo, Porto Recanati,  Camerano, Loreto, Polverigi, Agugliano, Recanati o zone limitrofe, richiedi il TUO preventivo!

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